Vademecum sulle modalità di sciopero nella scuola

 

Il mondo della scuola e, più in generale, il pubblico impiego sta vivendo un periodo di, feroce, ristrutturazione in senso privatistico. In questo contesto (che ha origini lontane) opporsi efficacemente appare, oggettivamente, difficile per l’estrema rigidità in cui sono state inserite le modalità di esercizio del diritto di sciopero. In questo vademecum cerchiamo di chiarire i punti salienti delle norme contrattuali che – con la connivente complicità della Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative – hanno praticamente sterilizzato l’arma più potente in mano ai lavoratori: lo sciopero.

USI-AIT Puglia.

VADEMECUM INFORMATIVO SULLE MODALITA’ DI SCIOPERO NELLA SCUOLA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI

Si chiarisce preliminarmente che il diritto di sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione.
Nella scuola tale diritto è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni nella legge 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato (il supplente,quindi, anche con contratto di brevissima durata, può partecipare allo sciopero).
Lo sciopero è un’astensione dal lavoro, non un’assenza,e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (cfr. C.M. n.190/1979).

Sciopero dei docenti

Non sono previsti contingenti per lo svolgimento del servizio, ma è definito il tetto massimo dei giorni di sciopero in un anno scolastico:
fino a 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni ) per i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria e fino a 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per i docenti degli altri ordini e gradi di istruzione.
Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non deve superare, per ciascun ordine di scuola, i due giorni consecutivi e tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo non inferiore a 7 giorni.

 

Gli scioperi brevi

Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora dilezione o di attività educative, per il personale docente, o di servizio per i capi di istituti e per il personale ATA.
Nell’indizione dello sciopero l’organizzazione sindacale deve specificare se si tratta di sciopero nella prima o nell’ultima ora, non essendo consentita la formula alternativa che consentirebbe di scioperare ad alcuni nella prima e ad altri nell’ultima ora.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano o nell’ultima ora del turno pomeridiano.
Cinque ore di sciopero breve non continuative equivalgono ad una giornata intera.
La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione. Ne consegue che per qualsiasi riunione deve essere specificata nella convocazione la durata (dalle ore …….. alle ore….) e non il solo orario di inizio.
Gli scioperi concomitanti con le iscrizioni degli alunni non potranno determinare un differimento oltre il terzo giorno rispetto alla data prevista come terminale per tali operazioni.
Lo scrutinio intermedio (trimestrale o quadrimestrale) non può essere ritardato per più di 5 giorni sulla data prevista per la conclusione.
Lo scrutinio finale per il compimento dell’attività valutativa propedeutica allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione non può determinare lo slittamento del termine previsto dal calendario per l’inizio degli esami, pertanto lo sciopero in tal caso, pur potendosi effettuare, comporta necessariamente la conclusione delle operazioni di scrutinio entro il tempo previsto.
Lo scrutinio finale può essere ritardato, negli altri casi, per non più di 5 giorni sulla data prevista per la conclusione.
Prima di indire lo sciopero, le parti dovranno tentare una conciliazione davanti ad appositi organismi, da istituire presso gli ex Provveditorati per i conflitti a livello locale.

Sciopero del personale ATA
Si può effettuare sempre, assicurando i servizi indispensabili con il contingentamento del personale esonerato, in caso di scioperi durante gli scrutini ed esami. (cfr. Tribunale di Piacenza – ordinanza del 12.6.2000)

Sciopero dei dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici possono aderire allo sciopero, ma devono darne comunicazione con congruo anticipo al Dirigente Scolastico regionale e le funzioni essenziali ed urgenti da compiere in tale giorno saranno svolte dal vicario o da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio, ovviamente non scioperanti.

Scioperi brevi
Il personale docente può aderire a scioperi indetti per la prima o l’ultima ora di lezione o di attività educativa della scuola; in caso di attività didattiche organizzate su più turni, come nelle scuole dell’infanzia, nel tempo pieno, nel tempo prolungato…, gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
E’ bene ribadire che la prima e l’ultima ora sono riferite all’orario di funzionamento della scuola e non all’orario di servizio per quel giorno del singolo docente.
Gli scioperi brevi del personale Ata si riferiscono alla prima o all’ultima ora di servizio.

 

PROCEDURA DELLO SCIOPERO

Il sindacato che proclama lo sciopero dà comunicazione all’amministrazione scolastica 10 giorni prima (in caso di sciopero di più comparti) o 15 giorni (in caso di sciopero del solo comparto scuola).
L’Amministrazione trasmette alla stampa, alla Radio ed alla Televisione le modalità dello sciopero.
Non appena si ha notizia dello sciopero, sia pure tramite canali di informazione di massa, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al personale interessato richiedendo, nel contempo di esprimere le eventuali adesioni. L’espressione della comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria. In pratica il docente/ATA non è tenuto a far conoscere se aderirà o meno allo sciopero, riservandosi di decidere anche un minuto prima dell’inizio dello sciopero stesso.
Il dirigente scolastico, sulla base delle dichiarazioni (volontarie e personali) ricevute e sulla base di altri elementi valutativi, fondati anche sulla serie storica di partecipazione ad altri scioperi, definisce la riduzione/la sospensione o l’adattamento del servizio.
Almeno 5 giorni prima dello sciopero, il dirigente scolastico:

  1. comunica alle famiglie, anche delegando i docenti, l’eventuale riduzione o sospensione delle lezioni o l’adattamento dell’orario;
  2. individua l’eventuale contingente del personale ATA per le prestazioni indispensabili e lo comunica con atto formale agli interessati;
  3. il lavoratore incluso nel contingente per i servizi indispensabili, entro il giorno successivo alla comunicazione, se vuole scioperare ne dà comunicazione al dirigente scolastico chiedendo nel contempo di essere sostituito da altro personale nel contingente. Nei giorni precedenti lo sciopero, il dirigente scolastico comunica l’organizzazione del servizio per il giorno dello sciopero; il giorno dello sciopero organizza il servizio.
  4. Il Capo d’istituto può organizzare i servizi minimi – inserendolo come accordo nel contratto d’istituto – utilizzando il personale in servizio che non stia scioperando anche modificandone l’orario. Non può né aumentare l’orario di sevizio né stipulare contratti a tempo determinato (chiamare i supplenti) per coprire l’orario degli scioperanti né destinare a sede o plesso diverso da quello nel quale è previsto lo svolgimento del servizio in tale giornata;
  5. il giorno dopo lo sciopero rende noto il numero delle adesioni allo sciopero stesso con comunicazione all’albo della scuola.

Ogni forzatura operata dal dirigente scolastico alle indicazioni generali qui indicate è soggetta (previa consultazione degli organi dirigenti) ad essere impugnata in sede di giurisdizione del lavoro nella fattispecie di comportamento antisindacale (art. 28 Legge 300/70).

A cura dell’Unione Sindacale Italiana A.I.T. Puglia
Per contatti: Pasquale Piergiovanni anarres56@tiscali.it

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