Diritto di sciopero nel comparto sanità

Ovvero: tutto quello che è necessario sapere per evitare abusi e limitazioni di un diritto soggettivo inalienabile.

A TUTTI I LAVORATORI DELLA SANITA’firenze

A seguito di alcune segnalazioni pervenute, in merito a ripetuti comportamenti illeciti di dirigenti aziendali e coordinatori del comparto sanità, i quali aggrediscono e cercano di screditare attraverso pressioni il diritto di sciopero, come segreteria nazionale di USIS comunichiamo quanto segue;

LE DIRETTIVE SULLO SCIOPERO SONO REGOLATE DALLA LEGGE 146/90, MODIFICATA DALLA 83/2000. PER IL COMPARTO SANITÀ È L’ACCORDO DEL 20 SETTEMBRE 2001.

NON TUTTO RIENTRA NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI:
sono infatti limitate solo quelle attività che devono garantire “servizi essenziali” comprese nelle seguenti: assistenza sanitaria; igiene e sanità pubblica; veterinaria; protezione civile; distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
In ognuno di questi viene limitato il diritto di sciopero solo per specifiche attività (vedi accordo del 20 settembre 2001), ad esempio per quanto riguarda l’igiene e sanità pubblica: referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza,sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi…”.
Se non siamo assegnati in questi settori lavorativi non siamo sottomessi a nessuna limitazione del diritto di sciopero e se vi siamo assegnati dipende dall’attività svolta.

 

COME SONO CONTABILIZZATI I MINIMI ESSENZIALI:

per i servizi sottomessi ai “minimi essenziali” la contrattazione aziendale individua in numero e profilo il personale “esonerato” dallo sciopero. Per le Aziende dove non esiste tale accordo, l’Azienda dovrà rifarsi a quanto previsto a livello nazionale. Per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” viene mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero mentre per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi.

CONTINGENTAMENTO DEL PERSONALE:

l’Azienda ha degli obblighi così definiti: La direzione generale dell’azienda, ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

IL LAVORATORE DUNQUE NON HA NESSUN OBBLIGO E NON DEVE DICHIARARE IN ANTICIPO LA SUA ADESIONE ALLO SCIOPERO, la pretesa in questo senso da parte di un qualsiasi responsabile aziendale è illegittima e può rappresentare un comportamento sanzionabile (si invita a segnalare tali comportamenti ai propri rappresentanti sindacali ), così come non è necessario dichiararlo dopo dato che è implicito nella mancata effettuazione della prestazione lavorativa.

Per la segreteria nazionale USI – AIT sanità
Lusi Corrado

Firenze 13 dicembre 2014

USI-AIT FEDERAZIONE NAZIONALE SANITÀ
Borgo Pinti 50 r – 50100 Firenze

Per info e contatti Tel 331 6329028 – FAX 0557947116
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