Comunicato Usi Ancona

LA TRUFFA DELLE NOTTI “PASSIVE” NELLE KOOPERATIVE SOCIALI DI SFRUTTAMENTO!

 

E’ da anni ormai che gli educatori che lavorano nelle kooperative sociali di sfruttamento si trovano costretti a dover lavorare di notte, 12 ore, praticamente gratis, al prezzo di un elemosina (2,58 € euro a notte). L’imbroglio perpetrato nel CCNL all’art. 57 prevede che quando nelle comunità (in tutti i servizi residenziali continuativi) c’è l’obbligo di residenza (Cos’è? Una misura cautelare?”) gli operatori devono trascorrervi la notte senza che venga considerato orario di lavoro ma retribuito con una indennità LORDA (sinonimo di: sudicia, sozza, lercia, lurida, disonesta, immorale, oscena, indecente, indecorosa, schifosa, sconcia…) di 77,47 € al mese, cioè 2,58€ a notte. Se la presenza notturna fosse occasionale allora non dovrebbe superare le 10 notti e l’indennità di reperibilità (sempre lorda) salirebbe a 5,16 € a notte.

Così scrive il nuovo CCNL firmato dai Konfederali (CGIL, CISL, UIL) e federazioni di Kooperative (i padroni-che-fingono-di-non-esserlo) dagli altisonanti nomi AGC Solidarietà, Confcooperative-federsolidarietà e Legacoopsociali siglato il 28 marzo 2019.

Il raggiro della “Reperibilità con obbligo di residenza” per esclusiva opera di Konfederali e Kooperative

 

E’ una delle peggiori truffe che si sia mai sentita. Primo perché la reperibilità (ci sono fior di leggi che lo stabiliscono) significa che io sto a casa mia, o dovunque, e posso venir chiamato ad effettuare il servizio entro un determinato tempo (i magistrati e i medici che la fanno lo sanno bene) e quindi solo per il fatto di essere disponibile alla chiamata prendo una indennità fissa. Nel caso ci sia la chiamata le ore di presenza al servizio saranno conteggiate e pagate come lavoro effettivamente svolto.

Inoltre esiste una Direttiva europea (la 93/104/CE) in materia di orario di lavoro (adottata pare con D.Lgs. 66/2003) la quale all’articolo 1 stabilisce che per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni “. Più chiaro di così.

Una direttiva europea è dotata di efficacia vincolante per tutti gli stati membri e non può essere applicata solo parzialmente.

 

MA SE CAMBIA IL DATORE DI LAVORO CAMBIANO LE NORME DEL CCNL…

Stessa qualifica ma contratto diverso negli Istituti religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiastica nei medesimi settori per i dipendenti dagli istituti operanti nel campo sociale, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dell’autorità ecclesiastica

 

Nel CCNL Socio Assistenziale dell’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) siglato il 20 febbraio 2017 con i medesimi Konfederali sopra descritti agli art. 48, 49, 50 la reperibilità è formulata secondo i canoni di legge: la reperibilità del lavoratore (a casa sua o in altro luogo) è retribuita 1,5 € all’ora e non può essere superiore a 12 ore consecutive a 8 volte al mese! (nel CCNL Coop invece invece le notti “reperibili” sul luogo di lavoro – all’elemosina di 77,47 – € sono senza limite!)

La reperibilità è correttamente definita come “la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell’istituto” (art. 49).

Per lavoro notturno s’intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Alle lavoratrici ed ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro notturno prestata, una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda spettante. (art. 46)

 

ED ECCO LE CD. NOTTI “PASSIVE”. NOTARE LE DIFFERENZE

 

Esclusivamente alle figure educative operanti in strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo (assicurazione mancante nel CCNL delle koop). Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfetaria lorda di € 35,00. (ndr.: 12 notti “passive” = 420,00 € lorde). Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro. La richiesta dei gestori come l’adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.

L’Istituto, esclusivamente nelle comunità per minori, laddove non sia possibile garantire la presenza con il personale di cui al punto precedente, potrà anche assumere apposito personale, senza titolo specifico, con mansione di prestazione esclusivamente d’attesa notturna, inquadrato nella categoria A. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Dette assunzioni saranno rivolte prevalentemente a persone disoccupate, in cassa integrazione, studenti. (art. 48)

Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate. (art. 49)

 

Ultima chicca: l’art. 1 comma 2 stabilisce anche che: Il presente c.c.n.l. tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.” Impresa sicuramente difficile ma notevolmente interessante.

 

Certamente, visti i tempi, non siamo sicuri che tali norme vengano applicate (e non sono neppure perfette, poiché la notte “passiva” non è considerata orario di lavoro), ma il fatto che siano esistenti è, di per sé, forza legittima di rivendicazione per non essere trattati da schiavi, cosa che risulta più difficile, MA NON IMPOSSIBILE (serve lottare), pretendere dalle kooperative con quel CCNL ambiguo e truffaldino contra legem e umanità.

 

Mariella Caressa

 

Il memoriale in ricordo degli schiavi deportati nelle Antille, sull’isola di Martinica.

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